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Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013 S.O. n. 255 è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2013 n. 125 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni.

Relativamente alla materia ordinistica si sottolinea quanto riportato nell’art. 2, comma 2-bis:
Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

Da una prima analisi si evince che i Collegi  non sono più tenuti:

  •  ad attivare la procedura legata al Ciclo di gestione della performance (art. 4 dellacosiddetta Legge Brunetta 150/2009);
  • ad applicare tutta la parte del Titolo III della citata legge Brunetta titolata ‘MERITO E PREMI’ ovvero quelle disposizioni che recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi

Pertanto le pagine di seguito riportate non sono compilate in quanto inapplicabili agli ordini professionali.

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Inapplicabilità agli ordini professionali della procedura legata al Ciclo di gestione della performance e delle regole per l'assegnazione dei premi 111.46 KB
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  • Piano della Performance

 

  • Relazione sulla Performance

 

  • Ammontare complessivo dei premi

 

  • Dati relativi ai premi

 

  • Benessere organizzativo

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