Il D.L del 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con Legge n. 120/2020 (GU 14 settembre 2020 n. 228 SO) conferma
L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL RISPETTIVO ORDINE PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI ALBI
DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), ORA DOMICILIO DIGITALE
L’Articolo 37 Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 ha sostituito, per quanto qui di interesse, il comma 7bis dell’articolo 16 del Decreto Legge 29/11/2008, n. 185, rafforzando l’obbligo per i professioni iscritti negli Albi, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) ai rispettivi Ordini.
” Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o all’elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempire, entro 30 giorni, da parte dell’Ordine di appartenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospesione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche Amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del Decreto-Legislativo 7/03/2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19/03/2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”
In sintesi il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Ciò premesso, si invitano gli iscritti all’Ordine, non ancora in possesso di una casella PEC a provvedere urgentemente all’attivazione e comunicazione della stessa.
Nota bene: Per gli iscritti già in possesso di una casella PEC Legalmail attivata tramite l’Ordine di Reggio Emilia, non è necessario inviare la comunicazione all’Ordine in quanto l’indizzo PEC viene registrato automaticamente dalla segreteria.
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Ulteriori informazioni:
Circolare FNOPI 85-2020_Decreto semplificazioni_obbligo di comunicazione domicilio digitale
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