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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DOMICILIO DIGITALE 

 

L’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Reggio Emilia ha in essere una convenzione con LEGALMAIL INFOCERT per l’attivazione di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) da assegnare GRATUITAMENTE ai propri iscritti.

 

Ho già una casella PEC attiva tramite l’OPI di Reggio Emilia

    

 

 

Modalità per la richiesta di attivazione PEC gratuita

Per la richiesta di attivazione della casella PEC offerta gratuitamente ai propri iscritti dall’OPI di Reggio Emilia, compilare e firmare il modulo di seguito allegato ed inviarlo, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, passaporto..) alla Segreteria dell’Ordine via mail all’indirizzo:  richiestapec@opi.re.it

La segreteria dell’Ordine provvederà ad attivare la casella PEC e ad inviare via mail all’iscritto il link di accesso al portale Legalmail e UTENTE/CASELLA PEC personale.

L’iscritto riceverà un’ulteriore mail dal sistema Legalmail/Infocert con un link temporaneo per la creazione della password segreta e personale.

ISTRUZIONI E MODULO RICHIESTA PEC LEGALMAIL_OPI RE

 

Posta Elettronica Certificata, ora Domicilio Digitale: cos’è e come funziona? 

La Posta Elettronica Certificata  funziona come la posta elettronica “tradizionale”, ma a differenza di quest’ultima garantisce lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno: chi scrive da un indirizzo PEC a un altro indirizzo PEC, infatti, ha la certezza dell’invio, dell’integrità e della consegna (o mancata consegna) del messaggio e di tutti i documenti ad esso associati.

Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

 

La PEC, ora DOMICILIO DIGITALE è obbligatoria? 

SI, Il  D.L del 16 luglio 2020, n. 76  “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”  convertito con Legge n. 120/2020 (GU 14 settembre 2020 n. 228 SO) confema

L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL RISPETTIVO ORDINE PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI ALBI 

DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), ORA DOMICILIO DIGITALE

L’Articolo 37 Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76  ha sostituito, per quanto qui di interesse, il comma 7bis dell’articolo 16 del Decreto Legge 29/11/2008, n. 185, rafforzando l’obbligo per i professioni iscritti negli Albi, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) ai rispettivi Ordini. 

” Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o all’elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempire, entro 30 giorni, da parte dell’Ordine di appartenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospesione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.  L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche Amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del Decreto-Legislativo 7/03/2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19/03/2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”

In sintesi il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Ciò premesso, si invitano gli iscritti all’Ordine, non ancora in possesso di una casella PEC a provvedere urgentemente all’attivazione e comunicazione della stessa.

 

MODULO COMUNICAZIONE PEC PERSONALE 

Nota bene: Per gli iscritti già in possesso di una casella PEC Legalmail attivata tramite l’Ordine di Reggio Emilia, non è necessario inviare la comunicazione all’Ordine in quanto l’indizzo PEC viene registrato automaticamente dalla segreteria.

 

A chi viene comunicata per legge la PEC? 

A norma del D.L. 179/2012 e s.m. l’Ordine è tenuto a comunicare l’indirizzo PEC attivato dall’iscritto all’ Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L’ INI-PEC è consultabile da cittadini, imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni, ecc. senza necessità di autenticazione.

Ciò significa che la PEC non è utilizzata solo nei rapporti con l’Ordine o le Aziende sanitarie, ma possono essere notificati sulla PEC atti e documenti provenienti da cittadini, imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni ecc.

Pertanto si invita a consultare la propria casella PEC con cadenza regolare.

 

APP Legalmail:  disponibile sul tuo smartphone l’App per iPhone e Android e attraverso la webmail mobile.

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Ulteriori informazioni:

Circolare FNOPI 85-2020_Decreto semplificazioni_obbligo di comunicazione domicilio digitale

Circolare FNOPI 96-2020_Conversione in legge Decreto semplificazioni_obbligo comunicazione domicilio digitale

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